Oneri informativi per cittadini e imprese
L’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese” dispone per l’amministrazione l’obbligo di pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici, che devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
L’articolo 12, c. 1-bis del D. Lgs. 33/2013 dispone che sul sito istituzionale sia pubblicato uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
Si tratta degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti, ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Il D.P.C.M. 8 novembre 2013 detta le modalità di pubblicazione dello scadenzario.